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Come revocare l’amministratore di condominio senza dover pagare i danni

L’amministratore di condominio non fa il suo lavoro con la dovuta diligenza? L’assemblea dei condomini lo vuole revocare? Si può fare, ma se la revoca avviene ad anno amministrativo in corso, l’amministratore chiede magari di essere pagato per l’intero anno, e pretende anche i danni. Che fare in questi casi?

La figura dell’amministratore è definita dalla legge 220/2021 e ha natura fiduciaria, con specifici requisiti di professionalità e onorabilità, anche se non si tratta di una professione intellettuale per la quale serva l’iscrizione a un albo, ma piuttosto di un contratto di mandato con rappresentanza (l’amministratore appunto rappresenta il condominio, che non ha personalità giuridica).

Il contratto si può risolvere se il mandante (condominio) revoca il mandatario (amministratore) ma va risarcito un danno se la revoca avviene prima della scadenza del mandato. A meno che non ci sia una dimostrata giusta causa, tra quelle indicate dall'articolo 1129, commi 11 e 12 del codice civile. In particolare:

l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9), ovvero anagrafe condominiale, verbali assemblee e rendiconto delle spese.
l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati
L’onere della prova di aver subito un danno, tuttavia, spetta all’amministratore.

Se, cessato l’anno dell’incarico, si discute di revocare l’amministratore in carica o se ne nomina un altro, il precedente amministratore si considera revocato senza poter pretendere danni.


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