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DIRITTO DI PANORAMA, COME TUTELARSI?




DIRITTO DI PANORAMA, COME TUTELARSI?


La maggior parte delle abitazioni italiane che trovano posto in palazzine e condomini sono immerse in un contesto urbano grigio e caotico, fatto di travi e cemento, di pareti e grondaie. Sono pochissimi coloro che, affacciandosi dalla finestra o uscendo sul balcone, hanno la fortuna di vedere un lago, un torrente o anche solo una piccola area verde.

Talvolta, ci sono casi in cui il cosiddetto diritto di panorama viene messo in discussione: di cosa si tratta? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Che cos’è il diritto di panorama, quando sussiste e chi può goderne:
La possibilità di godere di uno spettacolo naturale attorno alla propria abitazione è uno dei valori aggiunti più preziosi per chi vi alloggia. Un concetto talmente chiaro che anche la giurisprudenza negli ultimi anni ha sentito l’esigenza di tutelare questo bene, estendendo l’interpretazione del diritto di veduta (previsto dalla legge) e parlando esplicitamente di diritto di panorama.

In sostanza, la normativa vuole preservare la facoltà del proprietario di un immobile (o di un fondo, termine che include case e abitazioni di ogni genere) di godere di una vista non ostruita da altre costruzioni adiacenti o dalla presenza di alberi o altri tipi di vegetazione.

Esistono però dei parametri da considerare quando si parla di diritto di panorama.

Come viene sancito il diritto di panorama e come preservarlo:
Il proprietario dell’abitazione che gode della veduta (denominata in gergo “fondo dominante”) può ottenere il riconoscimento del diritto di panorama accordandosi con il titolare del terreno adiacente (chiamato “fondo servente”) tramite la stipula di un apposito contratto.

Questo è il caso più pacifico, ossia quello in cui le controparti riconoscono unanimemente la presenza di un patrimonio visivo da tutelare.

In tutte le altre situazioni in cui nasce un confronto tra due diversi proprietari sul possibile diritto di panorama, spetta al titolare del fondo dominante dimostrare che il fabbricato o l’edificio in costruzione nel terreno adiacente risulti limitante per usufruire della veduta.




Ripartizione della spesa per la sostituzione della caldaia condominiale, cosa accade al condomino che si è distaccato




Ripartizione della spesa per la sostituzione della caldaia condominiale, cosa accade al condomino che si è distaccato


Il tema della ripartizione della spesa per la sostituzione della caldaia condominiale è di interesse comune. Nello specifico, cerchiamo di capire che cosa accade al condomino che si è distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamento. Deve contribuire alla spesa di sostituzione ed installazione in quota parte nella misura relativa ai millesimi di proprietà oppure il conteggio deve essere eseguito in modo diverso? Vediamo, sul punto, cosa dicono le norme e la giurisprudenza.

La questione è stata affrontata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, all’interno della rubrica “L’esperto risponde”, al quale è stato esposto il caso di un condomino che vive in un condominio di 14 unità abitative e che si è distaccato dall’impianto centralizzato di riscaldamento da tre anni, dopo aver prodotto certificazione idonea. Il condomino ha spiegato che contribuisce alle spese di manutenzione della centrale termica condominiale, così come alla quota involontaria di dispersione, e ha fatto sapere che recentemente è stata sostituita la centrale termica condominiale con una di nuova generazione. Alla spesa di sostituzione e installazione ha contribuito per la quota dei suoi millesimi, ma chiede se è corretto contribuire in quota parte nella misura relativa ai millesimi di sua proprietà o se il conteggio, considerato il suo non utilizzo della nuova centrale, deve essere eseguito diversamente.

Il Sole 24 Ore ha innanzitutto chiarito che la spesa per la sostituzione della caldaia dipende dalla comproprietà dell’impianto e non dall’utilizzo. Di conseguenza, “salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, le spese di sostituzione della caldaia si ripartiscono per millesimi di proprietà tra tutti i comproprietari compreso il condòmino distaccatosi”.

L’articolo 1118 del Codice Civile, modificato dalla legge di Riforma del condominio, all’ultimo comma dispone che “il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.

Ci sono poi due sentenze della Cassazione (numero 23756 del 22 novembre 2016 e numero 7708 del 29 marzo 2007) che hanno chiarito il fatto che il condomino è sempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale anche quando è stato autorizzato “a rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune, ovvero abbia offerto la prova che dal distacco non derivino né un aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal caso esonerato soltanto dall’obbligo del pagamento delle spese occorrenti per il suo uso, se il contrario non risulti dal regolamento condominiale”.

Risulta, dunque, legittima la delibera condominiale “che pone a carico anche dei condòmini che si siano distaccati dall’impianto di riscaldamento le spese occorrenti per la sostituzione della caldaia, posto che l’impianto centralizzato costituisce un accessorio di proprietà comune, al quale i predetti potranno comunque riallacciare la propria unità immobiliare”.




MERCATO IMMOBILIARE DELLA LOMBARDIA, PREZZI IN AUMENTO PER VENDITA E AFFITTO




MERCATO IMMOBILIARE DELLA LOMBARDIA, PREZZI IN AUMENTO PER VENDITA E AFFITTO


Crescono ancora i prezzi di affitto e compravendita nei primi tre mesi del 2024 in Lombardia. I dati di Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it, evidenziano una crescita di oltre il 4% sia per gli immobili residenziali in vendita che per quelli in locazione. I prezzi medi si aggirano intorno ai 2.656 euro al metro quadro per la vendita e 18 euro al metro quadro per l’affitto.

Nel corso del primo trimestre del 2024 la domanda di immobili residenziali in vendita nella regione è aumentata del 20%, a fronte di un aumento del +10% dell’offerta; per quanto riguarda gli immobili in affitto, invece, la crescita della domanda si ferma al +1%, mentre lo stock è in calo del 13%.


Uno sguardo al mercato immobiliare di Milano:
A Milano il prezzo medio di vendita al metro quadro a marzo 2024 si ferma poco al di sotto dei 5.400 €/mq (+0,3% rispetto alla fine del 2023), mentre il canone medio di locazione è di poco più di 23 €/mq (+1,4% rispetto allo scorso trimestre).

La domanda di immobili in vendita è cresciuta di oltre il 17%, a fronte di un aumento del 13% dello stock in offerta. Le soluzioni in locazione, invece, registrano un calo delle richieste dell’8,6% (probabilmente a causa dei costi sempre più alti e difficili da sostenere per chi può contare sul reddito medio cittadino) e una contrazione dell’offerta del 16,3%.


Le compravendite negli altri capoluoghi di provincia:
Analizziamo ora l’andamento del mercato immobiliare negli altri capoluoghi di provincia della Lombardia. A Bergamo i prezzi sono cresciuti del +5% nel primo trimestre del 2024. A Lecco, invece, gli immobili presenti all’interno del Comune perdono quasi l’1% in tre mesi, mentre la provincia guadagna il 3,6%.

La domanda cresce (a doppia cifra) in tutto il territorio lombardo: il record spetta a Pavia con +27%.

Cresce ovunque anche lo stock in offerta, in particolare a Monza con +26% nel Comune. Stabile Pavia con -0,1% in tre mesi.


L’andamento delle locazioni:
I canoni di locazioni sono in aumento in tutto il territorio regionale, in particolare nella provincia di Pavia (+13%). In calo solo la provincia di Sondrio (-9,5%) e il Comune di Monza (-2,2%).

La domanda cresce in molti Comuni e province, sfiorando il +30% nella provincia di Lodi e superando il +25% in quella di Varese. In calo, invece, nel Comune di Milano (-8,6%), in quello di Monza e in quello di Sondrio (-15%).

L’offerta mostra un andamento disomogeneo: nel Comune di Milano e nelle province di Mantova e Lodi lo stock diminuisce in maniera significativa, mentre aumenta del 20% nel Comune di Varese. In altre zone della regione (Como, Cremona, Lecco e Sondrio) l’offerta diminuisce sia nel Comune che nella provincia.




VANTAGGI E SVANTAGGI DI AVERE PIANTE E FIORI IN CASA




VANTAGGI E SVANTAGGI DI AVERE PIANTE E FIORI IN CASA


Avere piante in casa è diventato un vero e proprio trend degli ultimi anni, apprezzato non solo dagli amanti del giardinaggio ma anche da chi cerca un tocco di natura per rendere l’ambiente domestico più accogliente e salutare. Se da un lato il verde in casa apporta indubbi benefici, dall’altro può presentare delle sfide.

Vediamo insieme quali sono i vantaggi e gli svantaggi che comporta la scelta di circondarsi di piante e fiori all’interno delle mura domestiche.

I vantaggi che derivano dall’avere piante in casa

- Benefici psicologici: le piante sono una fonte di benessere per la nostra mente. La loro cura può aiutare a ritrovare la calma e favorire un equilibrio psico-fisico, agendo come una forma di meditazione che coinvolge tutti i cinque sensi.
- Ortoterapia: recenti studi hanno dimostrato che la pratica dell’ortoterapia, o “Horticultural therapy”, si è dimostrata efficace nel migliorare le condizioni di persone con disturbi neurodegenerativi, contribuendo a ridurre ansia e depressione grazie allo stimolo sensoriale offerto dalla cura delle piante.
- Benefici fisici: oltre a migliorare la qualità dell’aria interna, alcune piante hanno anche la capacità di purificarla, diminuendo il livello di umidità, assorbendo sostanze dannose e producendo ossigeno. Questo contribuisce a creare un ambiente più salubre, con benefici diretti sulla circolazione sanguigna e sulla riduzione dello stress.
- Stimolazione dei sensi: il contatto con piante e fiori stimola il tatto, l’olfatto e persino l’udito, grazie alla capacità di alcune specie di attenuare i rumori esterni, creando un’oasi di pace e tranquillità.

Gli svantaggi di avere piante in casa

- Manutenzione: le piante richiedono cura e attenzione. L’innaffiatura, la potatura, la pulizia delle foglie e la protezione da parassiti e malattie possono richiedere tempo e impegno costanti.
- Problemi di spazio: non tutti gli ambienti domestici sono adatti all’ospitalità di piante. La mancanza di luce naturale o di spazio può limitare le scelte vegetali e compromettere la salute delle piante.
- Allergie: alcune persone possono essere allergiche al polline o ad altre sostanze rilasciate dalle piante, rendendo problematica la convivenza con determinate specie vegetali.
- Rischio di parassiti e malattie: le piante possono attirare insetti e ospitare malattie che, in alcuni casi, possono estendersi anche agli ambienti circostanti.

In conclusione, avere piante in casa è una scelta che offre numerosi benefici, dalla purificazione dell’aria al miglioramento del benessere psicofisico. Tuttavia, è importante considerare anche gli aspetti pratici e le possibili sfide legate alla loro manutenzione. Con un approccio consapevole e informato, è possibile creare un angolo verde in casa che sia fonte di gioia e salute per tutti gli abitanti.




COLORI COMPLEMENTARI: COME USARLI PER ARREDARE CASA CON STILE




COLORI COMPLEMENTARI: COME USARLI PER ARREDARE CASA CON STILE


I colori complementari sono quelli che si trovano nelle tonalità opposte all’interno della ruota cromatica. In pratica, si tratta di un colore primario e un colore secondario (che si ottiene mescolando due colori primari). Per esempio giallo e viola.
I colori a contrasto, anche detti complementari, possono rendere l’arredamento più sofisticato. Scopriamo di più.

Cosa è la ruota di Itten? La ruota di Itten è uno strumento importante per creare abbinamenti perfetti. Questa ruota di colori, infatti, contiene tutte le gradazioni di colore combinabili a partire dai colori primari:
- giallo
- blu
- rosso
Per usare i colori complementari basta usare insieme due colori che sulla ruota sono posti uno di fronte all’altro. In pratica, basta scegliere il colore di partenza e scivolare con il dito sul triangolino del suo opposto. Questo è l’abbinamento giusto.

Abbinare i colori complementari con la regola: 60-30-10
È possibile utilizzare anche la regola del 60-30-10 per abbinare colori, valutando le percentuali di colore che avete scelto per arredare la vostra casa:

il 60%: sarà il colore principale da usare per le pareti, il pavimento o i mobili più grandi. Sarà la base della sinfonia cromatica. Di solito, è un tono neutro come bianco, grigio e beige, o avorio;
il 30%: sarà il colore complementare o a contrasto per un elemento di arredo importante, come un divano, un tappeto o le tende. Il secondo solista, pronto a dialogare con il primo. Il contrasto crea movimento e profondità all’ambiente;
il 10%: il colore di accento da usare per i dettagli, come tessili e decorazioni accessorie: quadri, cuscini o soprammobili.

Scegliere i colori per la casa
Per creare un ambiente armonioso con i colori bisogna prima di tutto ricordare che i colori non solo influenzano l’aspetto della casa, ma anche l’umore e le emozioni. È bene distinguere i colori caldi dai colori freddi:
- i colori caldi (rosso, arancione, giallo): tendono a energizzare e stimolare. Sceglieteli per ambienti dove volete creare un’atmosfera vivace.
- i colori freddi (blu, verde, viola): tendono a rilassare e calmare. Optate per queste tonalità in stanze dedicate al riposo e alla tranquillità.

Combinazioni ideali di colori complementari a casa, indicati dagli interior designer:
- giallo e viola: perfetto per una cucina o un soggiorno che sprigiona energia. Un duello vivace e divertente;
- blu e arancione: un contrasto stimolante, ideale per la cameretta dei bambini o per lo studio, dove serve concentrazione. Un incontro che alimenta gioia e creatività;
verde e rosso: un accostamento elegante e raffinato, perfetto per una camera da letto o un salotto. Un abbinamento che evoca relax e romanticismo.

Cosa non fare quando si abbinano i colori complementari
Si consiglia di non combinare più di tre tonalità insieme, troppi colori complementari possono creare un effetto caotico e disordinato.
Va considerata anche la luminosità dell’ambiente: i colori chiari illuminano e ampliano gli spazi, mentre quelli scuri li rendono più intimi e accoglienti. Dunque, è bene scegliere in modo oculato sia il colore delle pareti sia del mobilio.
Per un effetto super trendy si possono, infine, abbinare i colori complementari a materiali diversi, come:
- legno;
- vetro;
- metallo;
- tessuti.

Un gioco di contrasti tattili che arricchisce e il risultato finale creando giochi materici interessante.




MILANO, VIA DELLE TUBEROSE 8 || 4 LOCALI CON 2 TERRAZZI




MILANO, VIA DELLE TUBEROSE 8 || 4 LOCALI CON 2 TERRAZZI


Immobiliare Rossin propone in vendita con incarico in ESCLUSIVA, in contesto signorile servito di ascensore, FANTASTICO 4 locali di 171 mq

Situato in un contesto signorile. Dotato di ascensore, questo immobile offre quattro ampi locali per un totale di 171 mq.

Con doppio ingresso, doppio soggiorno, cucina abitabile e DUE TERRAZZI, è ideale per chi ama gli spazi extra. Tre camere da letto, doppi servizi e un ampio ripostiglio completano la comodità di questa soluzione.

Inoltre, è presente una cantina di pertinenza e la possibilità di acquistare un box singolo per € 30.000.

La posizione è ottima, facilmente raggiungibile a piedi e con servizi commerciali nelle vicinanze, incluso un Carrefour. A soli 5 minuti a piedi dalla fermata della metropolitana MM1 Bandenere.

Non perdere l'occasione di acquistare questo appartamento!

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CAMINETTI PER LA CASA: TUTTE LE TIPOLOGIE, VANTAGGI E SVANTAGGI




CAMINETTI PER LA CASA: TUTTE LE TIPOLOGIE, VANTAGGI E SVANTAGGI


La coperta per risparmiare sui consumi energetici in casa si fa sempre più corta. Nell’Italia del 2023 le stufe e i caminetti non saranno più solo elementi di arredo, come lo sono stati per tanti anni.

Molti italiani si ingegnano, come possono, per calmierare l’impatto delle bollette sul costo della vita e sul termometro.

Il caro energia sta spingendo in alto anche i prezzi del pellet e delle biomasse, che restano in alcuni casi vantaggiosi.

L’esigenza del risparmio sta spingendo anche a una ricerca estetica e adatta agli ambienti domestici.

Ecco alcune idee di caminetti da installare per risparmiare e da abbinare in modo giusto alla casa, con relativi vantaggi e svantaggi.

Caminetti a legna: pro e contro
Vantaggi
La legna produce più calore in una stanza. I caminetti a legna sono consigliati per scaldare case unifamiliari o attici, possibilmente dagli arredi rustici o tradizionali.

Svantaggi
Il caminetto a legna inquina di più. Inoltre, per ardere necessita di scorte, di conseguenza più consumi.

Le normative tenderanno a penalizzare sempre più i caminetti a legna, poiché rilasciano più C02 inquinante nell’aria.

Nell’immediato futuro saranno vietati. In Lombardia sono già previste sanzioni da 500 a 5mila euro per l’utilizzo di stufe e camini tradizionali o di classe energetica inquinante.

Nella provincia di Brescia, e nei comuni di altezza sotto i 300 metri, l’uso di stufe a pellet e a legna è consentito fino al 15 ottobre 2024 e solo sotto i 10 Kw di potenza.

Su tutto il territorio lombardo sono ammessi soltanto i modelli più recenti di stufe o camini a legna o biomasse di categoria 4 o 5 stelle.

Caminetti pirolitici a pellet: vantaggi e svantaggi
Vantaggi
Più interessante appare la soluzione delle stufe pirolitiche o caminetti a pellet.

In alcune regioni (come la Lombardia) dal 2018 le stufe a pellet con potenza inferiore a 35 kW devono utilizzare soltanto biomassa di classe A1.

La stufa pirolitica non genera emissioni di CO2 grazie al pellet, un combustibile ecologico costituito da pezzi pressati di segatura.

Inoltre, le soluzioni estetiche per caminetti a pellet o biomasse sono varie e personalizzabili, a seconda degli arredi.

Svantaggi
Il problema degli impianti a pirolisi o pellet è che sono ancora poco diffusi sul mercato, quindi i modelli per ambienti domestici interni sono più costosi.

Per scaldare un ambiente interno di appena 30 metri quadrati, bisogna inizialmente sborsare dai 4000 ai 6000 euro. Si risparmia nel lungo periodo.




GLI OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DI CASA VERSO L’AFFITTUARIO: QUALI SONO?




GLI OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO DI CASA VERSO L’AFFITTUARIO: QUALI SONO?


Anche il contratto di locazione, ovvero di affitto, impone diritti e doveri per entrambe le parti: locatore ed affittuario.

Obblighi del proprietario di casa: quali sono?
Gli obblighi del padrone di casa sono esplicitati nell’articolo 1575 del Codice Civile e consistono nel:

consegnare l’appartamento in buono stato di manutenzione, ovvero privo di vizi o difetti che ne impediscano o diminuiscano l’idoneità al godimento da parte del conduttore;
mantenere l’appartamento in uno stato idoneo a servire all’uso convenuto, con l’obbligo di provvedere alle necessarie riparazioni;
garantire al conduttore, ovvero l’affittuario, il pacifico godimento dell’immobile, in particolare nell’ipotesi che un terzo pretenda di avere diritti sulla stessa.

L’obbligo del locatore di effettuare le riparazioni
Quanto al secondo obbligo, il locatore deve eseguire le riparazioni necessarie, tranne quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore.

Dunque, spettano al proprietario:

la manutenzione straordinaria, come ad esempio la sostituzione degli impianti rotti o la tinteggiatura delle pareti, la riparazione di un elettrodomestico (se si tratta di appartamento ammobiliato) o della caldaia, ecc.;
la manutenzione ordinaria di elevato valore: tipo le corde delle tapparelle usurate dall’uso quotidiano.
Spettano invece all’affittuario le spese di ordinaria manutenzione di scarso valore economico: come, ad esempio, la sostituzione di un tubo che perde del lavandino della cucina purché non comporti opere murarie.




Come revocare l’amministratore di condominio senza dover pagare i danni




Come revocare l’amministratore di condominio senza dover pagare i danni


L’amministratore di condominio non fa il suo lavoro con la dovuta diligenza? L’assemblea dei condomini lo vuole revocare? Si può fare, ma se la revoca avviene ad anno amministrativo in corso, l’amministratore chiede magari di essere pagato per l’intero anno, e pretende anche i danni. Che fare in questi casi?

La figura dell’amministratore è definita dalla legge 220/2021 e ha natura fiduciaria, con specifici requisiti di professionalità e onorabilità, anche se non si tratta di una professione intellettuale per la quale serva l’iscrizione a un albo, ma piuttosto di un contratto di mandato con rappresentanza (l’amministratore appunto rappresenta il condominio, che non ha personalità giuridica).

Il contratto si può risolvere se il mandante (condominio) revoca il mandatario (amministratore) ma va risarcito un danno se la revoca avviene prima della scadenza del mandato. A meno che non ci sia una dimostrata giusta causa, tra quelle indicate dall'articolo 1129, commi 11 e 12 del codice civile. In particolare:

l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9), ovvero anagrafe condominiale, verbali assemblee e rendiconto delle spese.
l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati
L’onere della prova di aver subito un danno, tuttavia, spetta all’amministratore.

Se, cessato l’anno dell’incarico, si discute di revocare l’amministratore in carica o se ne nomina un altro, il precedente amministratore si considera revocato senza poter pretendere danni.




A Milano la prima Metro che collega due province




A Milano la prima Metro che collega due province


I fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) daranno molti frutti in tante città italiane. Una boccata di ossigeno che darà vita a nuovi cantieri e forma a numerose opere pubbliche. Milano punta, soprattutto, ma non solo, sulla mobilità e sostenibilità.

La prima metro che collega due province
La novità è che altri 420 milioni si sono sommati ai 2 miliardi già stanziati per la nuova metro 4, la linea metropolitana blu, che sarà pronta a fine 2024, grazie a un mix di sostegni pubblici e privati. Taglierà la città da Est a Ovest e aprirà ai primi passeggeri già da fine 2022 o inizio 2023.

Inizialmente, sarà aperta fino a San Babila, in centro. Il tratto rimanente, dal centro alla periferia sud-ovest (da Giambellino e Lorenteggio fino alla stazione di San Cristoforo FS), sarà percorribile all’inizio del 2024.

Ci sono 732,2 milioni di euro stanziati dal governo che serviranno anche per i prolungamenti delle varie linee. Di questa somma, 180 milioni saranno utilizzati per spostare più in là, di tre fermate in più, il capolinea della M1, fino a Baggio.

Nel 2022 si aprirà il cantiere per il prolungamento a Nord della linea 1, la rossa, che così raggiungerà 32 Km di lunghezza suddivisi in 43 fermate.

C’è grande attesa anche per l’ampliamento della linea lilla, la numero 5, che dal 2030 raddoppierà la sua estensione. Fissando il nuovo capolinea a Monza Polo Istituzionale, sarà la prima metropolitana a collegare due province. Un’operazione dal valore di 1,25 miliardi.

I nuovi quartieri e i poli di Milano
La città si prepara a cambiare volto con 7 nuovi poli in apertura tra il 2026 e il 2030.
Sono i seguenti:

- la Biblioteca internazionale della cultura, da realizzare con circa 120 milioni del Pnrr e risorse comunali;
- il villaggio olimpico a Porta Romana (dopo le Olimpiadi lascerà posto ad alloggi per studenti);
- il quartiere Santa Giulia con il nuovo palazzetto sportivo Palaitalia;
- il quartiere Mind tra Milano e Rho;
- il restyling di Piazzale Loreto;
- il campus del Politecnico nel quartiere Bovisa, con l’estensione dell’hub didattico;
- la Magnifica Fabbrica della Scala, nel quartiere Rubattino, che diventerà il centro e il deposito delle attività scenografiche.




In aumento le aste immobiliari




In aumento le aste immobiliari


Negli ultimi tempi, vi è un rinnovato interesse nei confronti delle aste immobiliari, testimoniato dal fiorire di società di consulenza specializzate e di agenzie di mediazione che trattano immobili sottoposti a vendite giudiziarie: senz’altro un buon modo per acquistare e fare un buon affare, ma tante sono le cose a cui prestare attenzione.

Come partecipare a un’asta immobiliare?
La possibilità di partecipare a un’asta è aperta a tutti e, spesso, non c’è nemmeno bisogno di presentarsi fisicamente alla gara, ma bisogna tenere presente che la maggior parte degli immobili in offerta, soprattutto nel residenziale, è di bassa qualità.

Leggi anche: ASTE IMMOBILIARI IN RIPRESA E SETTORE IN TRASFORMAZIONE

Asta immobiliare: 4 vantaggi per l’acquirente
Le ragioni del successo di questa particolare procedura sono essenzialmente quattro:

il ritorno di interesse nei confronti degli investimenti immobiliari: spesso infatti chi compra una casa all’asta non lo fa per andarvi direttamente ad abitare, ma per affittarla e avere un’entrata aggiuntiva;
la facilità di accesso alle procedure;
la possibilità di ottenere un mutuo per l’acquisto a condizioni analoghe a quelle delle transazioni normali;
il rallentamento della discesa dei prezzi delle case negli ultimi anni.
Bisogna tenere presente che spesso gli immobili vengono messi all’asta solo anni dopo la perizia sulla cui base si stabilisce il prezzo.

Quando si mettevano in vendita abitazioni stimate negli anni intorno al 2010, le basi d’asta risultavano troppo alte rispetto ai valori correnti di mercato, quando poi si passava all’effettiva aggiudicazione del bene.

Oggi, questo problema è in parte superato sia perché i tempi per avviare le procedure si sono ridotti, sia perché i prezzi di oggi non sono molto più bassi di quelli di tre anni fa e, anzi, in alcune città sono persino più alti.

Secondo il rapporto della società specializza Reviva, il 2021 ha risentito delle difficoltà legate all’emergenza sanitaria degli ultimi anni: nonostante un netto miglioramento rispetto al 2020, i numeri sono ancora bassi rispetto a quelli del 2019.

Lo scorso anno, infatti, si sono svolte 185.555 aste, a fronte delle 114.216 del 2020 e delle 254.649 dell’anno precedente e gli immobili totali messi all’asta sono stati 126.425, di cui 62.568 residenziali con un valore minimo medio di 79.442 euro: il primato del numero maggiore di immobili spetta alla Lombardia con 10.978 e tra le province prevale Roma con 6.698 immobili, seguita da Milano con 4.749.

Le aste si possono svolgere con diverse modalità
Non esiste, infatti, un’unica modalità di svolgimento di un’asta. La prassi classica è quella dell’asta senza incanto con presenza fisica: si presenta un’offerta in busta chiusa accompagnata da un deposito cauzionale del 10% della base d’asta e il minimo possibile è la base d’asta ridotta del 25%; all’apertura delle buste comincia la gara a rilancio, nella quale l’importo minimo del rilancio è stabilito dall’avviso d’asta; infine il bene viene aggiudicato all’offerta più alta. Nel caso in cui l’asta andasse deserta, viene indetta una nuova gara a un prezzo ribassato.

Aste telematiche e aste miste
Oggi, però, esistono anche altri tipi di aste: quelle esclusivamente telematiche, che possono essere sincrone con apertura simultanea dell’offerte o asincrone con svolgimento che si protrae per più giorni; oppure aste miste in presenza e telematica.




Bonus casa, bollino blu e cessione dei crediti




Bonus casa, bollino blu e cessione dei crediti


L’Agenzia delle Entrate, insieme al partner tecnologico Sogei, ha aggiornato i sistemi informatici, sciogliendo tutti i nodi sui Bonus casa e cessione dei crediti.

Dal primo maggio, non riceveranno il beneficio i privati che hanno effettuato tutti i lavori del 2021 (e le rate residue del 2020), poiché il termine scadeva il 29 aprile. Fuori anche i lavori 2022 comunicati fino al 30 aprile. Per i soggetti Ires e le partite Iva resta aperta la finestra degli interventi 2021 e avranno tempo fino al 15 ottobre.

Novità anche per gli sconti in fattura e le cessioni di crediti. Al credito verrà attribuito un codice identificativo univoco chiamato “bollino blu” per renderlo più facilmente tracciabile. Questi codici saranno disponibili nei cassetti fiscali a partire dal 10 giugno.

Inoltre, il credito non potrà essere frazionato una volta effettuato il primo passaggio.

Bonus Casa, bollino blu e cessione dei crediti: i nodi da sciogliere
Ma ci sono diversi aspetti da definire. Non è chiaro ancora se, dopo la cessione della singola annualità il credito, si possa frazionare altre volte. Si sta lavorando per semplificare al massimo la circolazione dei crediti. Resterebbe solo il divieto di frazionamento per importo all’interno della singola annualità: ad esempio, su 10mila euro di un’annualità, cederne solo 5mila non sarà possibile.

Dalle Entrate ci saranno anche chiarimenti su cosa sia un credito unico non divisibile. Ad esempio, per ottenere vari Superbonus bisogna comunicare i differenti interventi in modo separato: una comunicazione per il cappotto termico, l’altra per il fotovoltaico, una per gli infissi e così via.

Per questo, Il Sole 24 Ore si interroga se continuerà a essere così o se i diversi crediti generati da uno stesso cantiere saranno in qualche modo legati, anche nell’ottica della semplificazione.




Trasferimento immobiliare in sede di separazione, chiarimenti dalla Cassazione




Trasferimento immobiliare in sede di separazione, chiarimenti dalla Cassazione


Arrivano alcuni chiarimenti dalla Cassazione per quanto riguarda il trasferimento immobiliare in sede di separazione. Vediamo quanto è stato spiegato.

Con la sentenza n. 21761, la Cassazione ha chiarito che per il trasferimento immobiliare in sede di separazione o divorzio è sufficiente l'atto giudiziario che ratifica l'accordo di separazione o di divorzio, non serve passare attraverso un atto notarile.

Le Sezioni unite della Cassazione hanno così confermato l'orientamento della giurisprudenza in sede di legittimità: niente atto notarile per il trasferimento immobiliare in sede di separazione o divorzio. Secondo quanto sottolineato, infatti, anche "il provvedimento giudiziario ha la natura di atto pubblico" e, "come tale, è suscettibile di pubblicità nei registri".

Secondo le Sezioni unite, "ritenere l'atto giudiziario non capace di contenere un trasferimento immobiliare è una 'evidente...restrizione dell'autonomia' privata". Come evidenziato dal Sole 24 Ore, che ha esaminato la questione, per la Cassazione è sufficiente che si consideri l'evenienza che, "in caso di inadempimento dell'obbligato alla promessa di trasferimento della proprietà, in sede di accordi di separazione consensuale odi divorzio congiunto, la controparte non altro rimedio avrebbe se non quello di intraprendere un giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, con la conseguenza di un'evidente lievitazione dei costi".




DL sostegni: per gli affitti esenzione irpef se l'inquilino non paga il canone




DL sostegni: per gli affitti esenzione irpef se l'inquilino non paga il canone


Il testo deve ancora essere discusso in Aula, ma al momento bar e ristoranti sono esentati dalla prima rata dall’Imu, mentre non si prevede l’Irpef sugli affitti non versati da gennaio 2020, anche per immobili a uso abitativo.



Come funziona il bonus verde 2021




Come funziona il bonus verde 2021


Il bonus verde 2021 è una agevolazione rivolta ai privati che vogliano fare lavori in giardino o anche di allestimento di un terrazzo (anche per i condomini). Vediamo come funziona e per quali interventi si applica la detrazione fiscale tramite le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il bonus verde 2021 è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per i seguenti interventi:

sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La detrazione fiscale va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e viene calcolata calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo (quindi la somma massima prevista dal bonus verde 2021 è 1.800 euro), comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Ovviamente, per poter beneficiare del bonus verde 2021, il pagamento per i lavori di messa a verde deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).

Possono beneficiare del bonus verde 2021 i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese. Inoltre, è prevista l’agevolazione fiscale anche per gli interventi su singole unità immobiliari a uso abitativo.

In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati i lavori, la detrazione ancora da fruire prevista dal bonus verde 2021 viene trasferita al nuovo acquirente (in assenza di altri accordi tra le parti).

Mentre il bonus verde 2021 non può essere applicato per le spese di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti, dunque non connessa a un nuovo intervento. Sono esclusi anche i lavori in economia, l’installazione di prati sintetici, i vasi per il balcone e l’acquisto di attrezzature come tagliaerba, decespugliatori, ecc.




Draghi: mutuo prima casa per i giovani senza anticipo, ma con garanzia statale




Draghi: mutuo prima casa per i giovani senza anticipo, ma con garanzia statale


"In un prossimo decreto di imminente approvazione sono previste altre risorse per aiutare i giovani a contrarre un mutuo per acquistare una casa. Sarà possibile non pagare un anticipo per il mutuo prima casa per i giovani grazie all'introduzione di una garanzia statale". Lo ha detto il premier Mario Draghi illustrando il Pnrr alla Camera.

"Per mettere i nostri giovani nella condizione di formare una famiglia, dobbiamo rispondere a tre loro richieste: un welfare adeguato, una casa e un lavoro sicuro" ha aggiunto Draghi ricordando che "i giovani saranno tra i principali beneficiari di tutto il piano".




Manutenzione del condizionatore: tutto quello che c’è da sapere




Manutenzione del condizionatore: tutto quello che c’è da sapere


Pulire e controllare il funzionamento dell'impianto dell'aria condizionata prima dell'arrivo dell'estate è necessario per un utilizzo in piena sicurezza. Alcuni interventi di manutenzione di base si possono realizzare in autonomia ma soltanto l'intervento di un tecnico, oltre ad essere obbligatorio, può rilevare anomalie e pulire più a fondo l'impianto.

Perché eseguire la manutenzione condizionatore
Effettuare la manutenzione dei condizionatori comporta una serie di vantaggi. L'aria che esce dagli split diventa più salubre grazie alla pulizia ed alla sanificazione degli impianti. Inoltre il funzionamento dell'impianto non viene compromesso e questo può comportare un importante risparmio energetico.

Pulizia ordinaria del condizionatore
Sia per l'unità interna che per quella esterna i depositi di sporco e polvere sono molto comuni. Eseguire la pulizia dei filtri regolarmente è importante per mantenere il climatizzatore in buono stato. Per pulire i filtri basta smontarli dal condizionatore, lavarli utilizzando un sapone delicato, lasciare asciugare perfettamente e rimontare.

Questa è un'operazione molto semplice ma non sufficiente per garantire una buona qualità dell'aria e soprattutto per mantenere l'efficienza dell'impianto dal punto di vista energetico.

Come pulire il condizionatore interno
Almeno una volta all'anno, preferibilmente prima della stagione di utilizzo, andrà eseguita una pulizia più approfondita delle componenti interne come batterie, alette e deflettori. È preferibile far eseguire questo intervento di manutenzione del condizionatore ad un tecnico che saprà agire nella maniera più corretta evitando di danneggiare l'impianto. Utilizzando le giuste apparecchiature potrà procedere con la rimozione dello sporco anche utilizzando detergenti antibatterici, necessari per sanificare il climatizzatore considerando che possono essere presenti batteri e muffe.

La richiesta dei controlli con cadenza prestabilita è responsabilità di chi gestisce l'impianto, può essere il proprietario dell'immobile o l'inquilino in caso di locazione. Per impianti condominiali centralizzati è competenza dell'amministratore di condominio.

Chi non si adempie ai controlli può incorrere in una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 3000 euro.




Stop all’uso esclusivo di parti comuni condominiali




Stop all’uso esclusivo di parti comuni condominiali


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 17 dicembre 2020 n.28972, intervengono sulla questione dell’uso esclusivo, a favore di un condomino, di parti comuni condominiali, sancendo il divieto di creare un diritto reale di uso esclusivo di parti comuni, in quanto in contrasto con il numero chiuso dei diritti reali.

Secondo la sentenza in commento, si verrebbe a creare una figura atipica di diritto reale limitato, tale da incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, di cui all’art. 1102 c.c., per cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso.

La vera questione, però, riguarda la sorte dei diritti di uso esclusivo già esistenti.

Secondo la Cassazione bisognerà valutare l’uso esclusivo caso per caso, interpretando la volontà delle parti:

– potrebbe infatti mascherare un diritto di proprietà, ed in tal caso andrebbe riqualificato come proprietà esclusiva: le porzioni definite come in uso esclusivo, magari nel regolamento condominiale, sarebbero in realtà da definirsi come pertinenze, e quindi trasferite in proprietà, assieme alla cosa principale, nei successivi trasferimenti;

– potrebbe essere qualificato come un diritto reale d’uso ex art 1021 cc;

– potrebbe essere considerato un diritto di uso esclusivo tendenzialmente perpetuo e trasferibile (tra le parti) di natura non reale, ma obbligatoria, creato pattiziamente e non riconducibile al diritto reale d’uso di cui agli articoli 1021 c.c.. In questo caso, la facoltà di usare il bene non è riferita ad un soggetto, ma si collega ad una porzione in proprietà individuale senza limiti temporali.

Tali conclusioni sembrano quindi fare salvi i diritti di uso esclusivo sulle parti comuni creati in precedenza, ancorché non riconducibili a veri e propri diritti reali.




Credito d’imposta prima casa: come utilizzarlo in maniera ottimale




Credito d’imposta prima casa: come utilizzarlo in maniera ottimale


L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n. 44 del 2021, ritorna sul tema dell’utilizzo del credito d’imposta e ribadisce la possibilità di utilizzare l’importo residuo del credito d’imposta (l’eccedenza rispetto a quello utilizzato in diminuzione dell’imposta di registro pagata in sede di riacquisto) solo in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (che disciplina gli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto).

Rimane ferma la regola che l’ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

È importante ricordare che il credito residuo può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.

Viene esclusa, invece, la possibilità di utilizzare il credito residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell’imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito (la data di riacquisto, in cui sorge in credito d’imposta). In tali casi, infatti, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.




Leasing immobiliare abitativo: cos’è. Vantaggi e svantaggi rispetto a mutuo e rent to buy




Leasing immobiliare abitativo: cos’è. Vantaggi e svantaggi rispetto a mutuo e rent to buy


Leasing immobiliare: le differenze rispetto al rent to buy
La differenza sostanziale sta nel fatto che il leasing è un contratto di finanziamento, e quindi deve essere necessariamente stipulato tra una banca o finanziaria e una persona fisica. Il rent to buy, o affitto con riscatto, invece può essere stipulato indifferentemente tra due persone fisiche o tra una persona fisica e una persona giuridica.

Esistono poi altre due differenze:

A differenza del leasing, il rent to buy può essere trascritto fin dall’inizio nei registri immobiliari, tutelando l’acquirente fino al momento dell’eventuale acquisto
Nel rent to buy vanno specificate in maniera obbligatoria le due componenti che costituiscono il canone: quella di godimento, cioè la quota che funge da corrispettivo d’affitto e la quota che costituisce acconto del futuro eventuale prezzo di vendita. Ciò non avviene nel leasing
Nel leasing, a differenza che nel rent to buy e nella locazione ordinaria, sono a carico dell’utilizzatore sia gli interventi di manutenzione ordinaria che le riparazioni straordinarie
Leasing immobiliare: le differenze rispetto al mutuo
Con il mutuo, il soggetto diventa subito proprietario del bene, con tutte le conseguenze positive e negative (oneri fiscali) che ne derivano; con il leasing – come spiegato sopra – no.

Inoltre:

Col leasing è possibile finanziare fino al 100% del valore totale dell’immobile da acquistare, includendo anche i costi per l’arredamento
Minori costi notarili rispetto al mutuo ipotecario, in quanto nel leasing non è prevista ipoteca
Col leasing il contraente sa da subito quanto pagherà per la durata del contratto. Tuttavia i tassi di interesse dei mutui sono generalmente più vantaggiosi.
Il leasing ha una procedura di istruttoria più veloce rispetto al mutuo
I contratti di mutuo possono avere durate temporali molto lunghe (fino a 30-40 anni) e questo consente di diluire il valore delle rate. Al contrario, i tempi massimi relativi ai contratti di leasing immobiliare normalmente si attestano intorno ai 12-15 anni.
Il maxi canone iniziale del leasing è generalmente inferiore rispetto all’anticipo del mutuo
Leasing immobiliare: altri vantaggi e svantaggi
Pro:

Un bene in leasing, non essendo di proprietà dell’utilizzatore, non può essere né sequestrato né pignorato
Se l’utilizzatore si trova in difficoltà economiche potrà richiedere la sospensione per 12 mesi del pagamento dei canoni di locazione (per una sola volta nella durata del contratto)
Contro:

Nel leasing, l’utilizzatore assume tutti i rischi e benefici legati all’utilizzo del bene. Per questo motivo, di norma, nel contratto di leasing, è previsto l’obbligo a carico dell’utilizzatore di stipulare una polizza assicurativa per i danni subiti dall’immobile o causati a terzi.




Con la cessione del credito per comprare casa si spendono fino a 80 mila euro in meno




Con la cessione del credito per comprare casa si spendono fino a 80 mila euro in meno


Molti pensano che in tema di bonus casa la più grande novità sia il super bonus 110%. Ma questa maxi detrazione ha portato con sé una possibilità importante, estesa anche agli altri bonus casa, per così dire “tradizionali” (vedi bonus ristrutturazione ed ecobonus).
Ci riferiamo alla cessione del credito che permette di fare i lavori gratis.
L’obiettivo della misura è duplice: da un lato rendere più accessibile la possibilità di fare lavori anche per chi non ha liquidità o capienza fiscale per la detrazione, dall’altro dare stimolo al settore edile dopo la crisi aggravata dalla pandemia. Ma non vanno trascurati gli effetti sul mercato immobiliare.
Chi di voi non si è chiesto: “ma allora se posso fare i lavori gratis cedendo il credito non è forse più conveniente comprare un immobile da ristrutturare e poi intervenire su questo?”. Alcuni esperti hanno dato una risposta a questo dubbio più che lecito. I dati, raccolti da Il Corriere in primis, confermano questa riflessione e documentano un risparmio che varia di città in città e, all’interno di queste, anche di zona in zona (basandosi sui prezzi al mq).
Ebbene a Roma, nelle zone di Sant’Angelo, Corso Vittorio e Tridente, si arriva ad avere la differenza più grande e sorprendente tra valore della casa dopo i lavori e prezzo di acquisto: si “guadagnano” anche più di 80 mila euro.




Come sono cambiate domanda e offerta di case in affitto nell’anno del covid




Come sono cambiate domanda e offerta di case in affitto nell’anno del covid


Nonostante l’emergenza sanitaria, i prezzi delle case in vendita in Italia sono aumentati del 2,3% negli ultimi 12 mesi, per la prima volta dopo 7 anni di ribassi, secondo l’indice dei prezzi di idealista.
Ma cosa è successo alla domanda e all’offerta di immobili?

Mediamente, nel 2020, in Italia la domanda di case in vendita (con annunci apparsi su idealista) è aumentata del 19%, a fronte di una variazione dell’offerta di un +2%. Tuttavia, secondo un’analisi di idealista/data, la situazione varia molto da provincia a provincia. L’aumento più considerevole di stock si registra a Barletta-Andria-Trani (+42%), mentre al lato opposto della classifica c’è Crotone (-20%).




LA CASA È SEMPRE PIÙ GREEN (GRAZIE ALLE RISTRUTTURAZIONI): LE TENDENZE 2021 IN EDILIZIA




LA CASA È SEMPRE PIÙ GREEN (GRAZIE ALLE RISTRUTTURAZIONI): LE TENDENZE 2021 IN EDILIZIA


Minori consumi energetici, oltre che di suolo, protezione contro il Covid e insonorizzazione: questi alcuni dei trend che caratterizzeranno il settore immobiliare dei prossimi mesi, come evidenziato da Il Sole 24 Ore. Si tratta di una ulteriore conferma: le nostre case diventeranno sempre più green, e in questo processo un ruolo determinante verrà giocato dai bonus economici messi a disposizione dallo Stato.

Parola d’ordine: ristrutturazione
Il patrimonio immobiliare italiano risale in maggior parte agli Anni Sessanta e Settanta, quando l’attenzione verso l’ambiente non era certo una priorità dell’edilizia.

Di sicuro le case e i condomini datati sono più energivori di quelli moderni, ma ci sono alcuni interventi che possono comunque ridurre il loro impatto, come per esempio l’isolamento termico e del tetto, la sostituzione delle vecchie caldaie con sistemi di nuova generazione, l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo: tutti lavori che superbonus, ecobonus e bonus facciate favoriranno nel corso del 2021.

Case luminose, arieggiate e silenziose
I sistemi di ventilazione meccanica controllata (Vmc) permettono il corretto ricambio d’aria senza che vi sia bisogno di aprire le finestre e quindi senza dispersione di calore, consentono un risparmio anche del 30% in bolletta e, se abbinati a sistemi di purificazione, proteggono contro il Covid-19: non stupisce, dunque, che siano in cima ai nuovi trend edilizi del 2021.

L’influenza della situazione sanitaria, che ci ha costretti e probabilmente ci costringerà a vivere molto di più nelle nostre case, si fa sentire anche su altri aspetti legati al comfort domestico. Grande importanza verrà data da una parte alla luce, con il ricorso a facciate continue, infissi performanti o sistemi per l’illuminazione degli ambienti dal tetto, dall’altra al silenzio.

Per quanto riguarda i materiali e i nuovi progetti, si conferma il legame con la natura che porta a privilegiare il legno, la paglia e il sughero, nonché la biomimetica.




Canoni di locazione a Milano, Roma e Napoli: cosa è cambiato




Canoni di locazione a Milano, Roma e Napoli: cosa è cambiato


La pandemia ha determinato un ribasso dei canoni di locazione in seguito ad un aumento dell’offerta e una diminuzione della domanda nelle grandi città, ma qualche realtà fa eccezione. La fotografia di Tecnocasa su Milano, Roma e Napoli.

Secondo quanto rilevato, nel panorama degli affitti di casa è Napoli a fare eccezione, in quanto si è segnalato l’anno passato un aumento dei canoni di locazione per tutte le tipologie di abitazioni: +1,1% per i monolocali, +0,6% per i bilocali e +1,4% per i trilocali. In questa città la domanda di immobili in affitto è alimentata prevalentemente da coloro che hanno fatto una scelta abitativa (86,2%).
Differente il quadro di Milano, in cui spicca la concentrazione di lavoratori non residenti, che costituiscono il 41,5% di coloro che prendono in affitto l’abitazione, percentuale in deciso calo rispetto ad un anno fa. Milano si distingue anche per i tempi di locazione molto più brevi: 35 giorni contro i 49 della Capitale e i 45 della media nazionale. I canoni di affitto per tutte le tipologie di abitazioni segnano una diminuzione che va dal -2,3% per i trilocali al -1,7% per i monolocali
Stessa situazione anche a Roma, in cui i mono e bilocali cedono l’1,2% e i trilocali vedono i canoni ridursi del 1,4%. Prevalgono comunque anche in questo caso coloro che scelgono l’affitto come soluzione abitativa, oltre il 70%

La tipologia più affittata, nelle grandi città in genere e in queste tre città in particolare, è il bilocale, che arriva al 59% a Milano, e supera il 46% a Roma e il 43% a Napoli.
Tra i contratti, a Milano e a Napoli vince il canone libero (rispettivamente 82,2% e 63,6%), mentre a Roma si assiste ad un’ascesa del contratto di locazione a canone concordato (73,3%).