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DIRITTO DI PANORAMA, COME TUTELARSI?

La maggior parte delle abitazioni italiane che trovano posto in palazzine e condomini sono immerse in un contesto urbano grigio e caotico, fatto di travi e cemento, di pareti e grondaie. Sono pochissimi coloro che, affacciandosi dalla finestra o uscendo sul balcone, hanno la fortuna di vedere un lago, un torrente o anche solo una piccola area verde.

Talvolta, ci sono casi in cui il cosiddetto diritto di panorama viene messo in discussione: di cosa si tratta? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Che cos’è il diritto di panorama, quando sussiste e chi può goderne:
La possibilità di godere di uno spettacolo naturale attorno alla propria abitazione è uno dei valori aggiunti più preziosi per chi vi alloggia. Un concetto talmente chiaro che anche la giurisprudenza negli ultimi anni ha sentito l’esigenza di tutelare questo bene, estendendo l’interpretazione del diritto di veduta (previsto dalla legge) e parlando esplicitamente di diritto di panorama.

In sostanza, la normativa vuole preservare la facoltà del proprietario di un immobile (o di un fondo, termine che include case e abitazioni di ogni genere) di godere di una vista non ostruita da altre costruzioni adiacenti o dalla presenza di alberi o altri tipi di vegetazione.

Esistono però dei parametri da considerare quando si parla di diritto di panorama.

Come viene sancito il diritto di panorama e come preservarlo:
Il proprietario dell’abitazione che gode della veduta (denominata in gergo “fondo dominante”) può ottenere il riconoscimento del diritto di panorama accordandosi con il titolare del terreno adiacente (chiamato “fondo servente”) tramite la stipula di un apposito contratto.

Questo è il caso più pacifico, ossia quello in cui le controparti riconoscono unanimemente la presenza di un patrimonio visivo da tutelare.

In tutte le altre situazioni in cui nasce un confronto tra due diversi proprietari sul possibile diritto di panorama, spetta al titolare del fondo dominante dimostrare che il fabbricato o l’edificio in costruzione nel terreno adiacente risulti limitante per usufruire della veduta.


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